Regolamento

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE “MEDITERRANEA MAGNA GRECIA”STATUTO

Disposizioni generali per l’applicazione dello Statuto

Il presente Regolamento ha la funzione di precisare la corretta applicazione dello Statuto. Pertanto gli articoli dello Statuto che appaiono sufficientemente chiari e completi non troveranno riferimento nel regolamento. La modifica del Regolamento può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dal Collegio dei Garanti.

Modalità di elezione per cariche e organismi dell’Associazione.

Consiglio Direttivo

Tutti i soci sono eleggibili. Per la validità della votazione sono necessarie almeno cinque candidature. Ogni socio può esprimere fino a tre preferenze, segnando il cognome dei candidati sulla scheda che riceve. I nominativi dei candidati devono essere esposti con manifesti alle pareti del locale dove si vota. Sulla scheda bianca dal titolo “Consiglio Direttivo” saranno tracciate tre righe per facilitare le preferenze.

 

Collegio dei Garanti

Contemporaneamente alla votazione del Consiglio Direttivo si provvede alla votazione dei Collegio dei Garanti, se previsto. Sono necessari tre candidati scelti anche tra i non soci. Si può esprimere una sola preferenza segnando il cognome del candidato sulla scheda che riceve. La scheda dovrà essere di colore diverso e contenere una sola riga per facilitare la preferenza. I nominativi dei candidati devono essere esposti con manifesti alle pareti dei locale dove si vota.

Le operazioni di voto sono coordinate dal Collegio dei Garanti in carica i quali nominano tre scrutatori anche non soci scelti tra i presenti all’Assemblea. Al termine delle operazioni di voto sarà data comunicazione dei risultati dei nuovi eletti all’Assemblea, sarà inoltre redatto regolare verbale firmato dal Collegio dei Garanti e dai tre scrutatori.

TITOLO I – DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – L’Assemblea degli associati

L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci fondatori e ordinari iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

    a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
        revisione legale dei conti;
    c) approva il bilancio;
    d) delibera sulla responsabilita'  dei  componenti  degli  organi
        sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
    e)  delibera   sull'esclusione   degli   associati,   se   l'atto
         costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa
        competenza  ad altro organo eletto dalla medesima;
    f) delibera sulle modificazioni  dell'atto  costitutivo  o  dello
        statuto;
    g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione  o  la
        scissione dell'associazione;
    i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
       costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 2 – Convocazione dell’Assemblea degli associati

L’assemblea degli associati è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante lettera, fax, messaggio di testo sul cellulare, messaggio tramite app, pubblicazione sulla pagina e/o sul profilo Facebook dell’associazione, sul sito ufficiale dell’associazione, posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con l’elenco delle materie da trattare.

Art. 3 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea degli associati

L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz’ora dall’orario fissato, tenendo conto dell’obbligo della presenza di almeno la metà degli associati . L’Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre, sono ammessi voti per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall’Assemblea. L’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 4 – Forma di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

 

TITOLO II – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo: a) eseguire le deliberazioni assembleari; b) approvare l’ammissione e l’esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni; c) redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull’attività dell’Associazione. d) curare i rapporti con gli organismi e istituzioni; e) proporre di anno in anno la quota di iscrizione dei soci ordinari; f) organizzare in genere tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l’associazione è stata costruita; g) redigere e proporre all’Assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell’attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità; della stessa; h) nominare il Presidente dell’Associazione; i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

Art. 6 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere. L’incarico di Tesoriere può essere ricoperto anche dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può eleggere Tesoriere uno dei soci scelto al di fuori dello stesso. Qualora il Tesoriere non sia anche componente del Consiglio Direttivo deve essere sempre invitato alla riunione dello stesso all’interno del quale svolgerà soltanto funzioni consultive.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Vice Presidente.

Art. 7 – Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di una volta ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o qualora lo richiedano almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate in maniera informale con comunicazione verbale. In casi particolari il Presidente può procedere alla convocazione seguendo le seguenti particolari modalità a sua scelta: lettera raccomandata, messaggio di testo sul cellulare, messaggio tramite app, per fax o e-mail.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di quest’ultimo, da un consigliere designato dai presenti. Il Presidente nominato un Segretario incaricato di redigere il verbale di assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale approvato dai presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato.

TITOLO III – DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA



Art. 8 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri e rimane in carica per cinque anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti cura il controllo dei conti dell’Associazione e fornisce il suo parere scritto sul bilancio da presentare all’Assemblea per l’approvazione.

In assenza del Collegio dei Revisori dei Conti i singoli associati possono compiere ispezioni e controlli sulla contabilità dell’Associazione.



Art. 9 – Il Collegio dei Garanti

L’Assemblea ordinaria dei soci nomina ogni cinque anni il Collegio dei Garanti, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti Garanti, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

 

TITOLO IV – STRUTTURA TERRITORIALE



Art. 10 – Sezioni Territoriali

L’Associazione può articolarsi in Sezioni Territoriali composte dai soci residenti nel rispettivo comune di appartenenza. Ogni Sezione Territoriale deve avere un minimo di 15 soci. Il Consiglio Direttivo, in presenza di motivate ragioni, può decidere che una Sezione possa essere costituita anche da un numero minore di soci, numero che comunque non potrà essere inferiore a cinque.

Ogni Sezione Territoriale nomina un Coordinatore di Sezione secondo le modalità stabilite da un Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore di Sezione deve essere membro del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 – Compiti e funzioni delle Sezioni Territoriali

Alle Sezioni Territoriali sono affidati la realizzazione a livello comunale di tutte le attività deliberate dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del programma annuale e del relativo bilancio.

Ogni trimestre, il Coordinatore di Sezione è tenuto a relazionare al Consiglio Direttivo sull’andamento delle attività di Sezione. Le Sezioni Territoriali hanno autonomia finanziaria per le spese di ordinaria gestione nei limiti di un fondo stabilito dal Consiglio Direttivo e adeguato alle esigenze di quella Sezione, mentre per le spese di straordinaria gestione occorre il preventivo assenso del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore di Sezione dovrà in ogni caso comunicare al Presidente con cadenza non superiore ai 15 giorni le spese sostenute.

Art. 12 – Istituzione di nuove Sezioni Territoriali

La richiesta di istituzione deve essere munita delle firme e degli estremi anagrafici di tutti i soci proponenti, e deve riportare l’adesione esplicita al regolamento interno redatto dalla Sezione ed approvato dall’Associazione.

Verificata la sussistenza dei requisiti inerenti gli scopi sociali e la normativa interna della Sezione, il Consiglio Direttivo delibera il riconoscimento di tale nuova Sezione Territoriale.

 

Art. 13 – Scioglimento delle Sezioni Territoriali

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri lo scioglimento della Sezione Territoriale per i seguenti motivi:

  1. 1) nello svolgimento dell’attività la Sezione non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;

  2. 2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

  3. 3) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

  4. 4) il venir meno, per un anno continuativo, del numero dei soci minimi previsti per la costituzione di una Sezione;

  5. 5) che per un anno non svolga alcuna delle attività, compiti o funzioni ad essa affidategli a livello locale;

  6. 6) che, nello svolgimento dell’attività locale, la Sezione provochi dissesti economici e finanziari nel bilancio dell’Associazione.

La delibera di scioglimento, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo al Coordinatore di Sezione. Il Coordinatore di Sezione, ovvero un qualsiasi associato appartenente alla Sezione sciolta, ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Garanti per contestare il provvedimento di scioglimento. Il giudizio espresso dal Collegio dei Garanti è inappellabile.

 

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto si fa rinvio alle norme di legge, in particolare la Legge della Regione Lombardia 14-2-2008 n. 1 e il Decreto Legislativo 117/17 (Codice del Terzo Settore), nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Regolamento modificato il 19 ottobre 2008

Regolamento originario del 10 ottobre 2006